Gli impianti termici di riscaldamento centralizzato hanno dei limiti di accensione, sia nell’orario, sia nella durata, sia nei periodi dell’anno, che variano a seconda della zona climatica in cui si trova l’immobile. L’obiettivo della norma che impone tali limiti è contenere i consumi di energia.
Tutti i Comuni italiani sono compresi in una delle sei zone climatiche, individuate in base alla temperatura media registrata durante l’anno. L’impianto va acceso dopo le 5 di mattino e spento entro le 23; le ore di accensione permesse possono essere frazionate in due o più periodi.
I limiti di orario alla durata giornaliera non si applicano agli impianti che consentono la contabilizzazione del calore e sono dotati di una centralina climatica o cronotermostato. In pratica, la caldaia è sempre unica per tutto l’edificio, ma ogni abitante del condominio può accendere, spegnere e regolare la temperatura del proprio appartamento. Oppure a quelli gestiti tramite un “contratto di servizio energia“, una forma contrattuale che consente di perseguire il massimo risparmio energetico fornendo il livello di comfort richiesto dagli utenti.
Eccezioni al calendario riguardano invece la possibilità, per i Sindaci, di ampliare i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, ma solo a fronte di comprovate esigenze. In presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio, i singoli utenti o i condomìni possono attivare gli impianti, ma con durata giornaliera non superiore alla metà di quella prevista a pieno regime.
Il riferimento normativo che regola l’accensione del riscaldamento è la legge numero 10 del 9 gennaio 1991 e del Dpr numero 412 del 26 agosto 1993 e successive modifiche.
Fonte: http://impiantistatermoidraulico.it/accensione-impianti-termici-di-riscaldamento/
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